Agricoltura biologica – Fa bene alla natura, fa bene a te.

Cos’è

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che si pone come obiettivi l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della naturale fertilità dei suoli, ricorrendo ad appropriate tecniche agronomiche, al fine di offrire al consumatore prodotti di alta qualità, ottenuti rispettando l’ambiente, il paesaggio ed il benessere degli animali; vengono pertanto garantiti elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare con un’offerta di prodotti ottenuti in armonia con le caratteristiche del territorio ed i cicli stagionali.
L’agricoltura biologica è regolamentata, a livello europeo, dal Reg. CE 834/2007, che ha sostituito il Reg. CE 2092/1991, successivamente integrato dal Reg. CE 889/2008 e, a livello nazionale, dal D.M. 18354/2009. I principi salienti sono:

 

  • Divieto dell’impiego di sostanze chimiche di sintesi (per esempio fertilizzanti, diserbanti, insetticidi ed altri fitofarmaci di origine sintetica);
  • Divieto di utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), di prodotti derivati da OGM (per esempio amido modificato di mais, lecitina di soia) o ottenuti da OGM (per esempio enzimi);
  • Obbligo di ricorrere alla rotazione delle colture per favorire un uso efficiente delle risorse;
  • Concimazione dei suoli mediante prodotti naturali (letame o altre sostanze organiche, preferibilmente di origine aziendale);
  • Utilizzo di specie e di varietà di piante adatte ai terreni ed al clima locale e più resistenti alle avversità ed ai parassiti;
  • Adozione di adeguati accorgimenti agronomici (corretti tempi di avvicendamento, salvaguardia della qualità e della fertilità naturale del suolo, pascolo turnato….) e di buone pratiche di gestione per tutelare l’equilibrio naturale, creando condizioni favorevoli per le differenti colture;
  • Ricorso a tecniche di allevamento rispettose del benessere degli animali, differenziate in base alle esigenze delle diverse specie e razze di bestiame (stabulazione libera o all’aperto, alimentazione adeguata alle necessità nutrizionali privilegiando l’utilizzo di erba e foraggio biologico, elevato livello di esercizio fisico, spazi ed areazione adeguati ….);
  • Prevenzione delle malattie attraverso il rafforzamento del sistema immunitario degli animali favorito da esercizio fisico, adeguata alimentazione, utilizzo, quando necessario, di cure omeopatiche
  • Riduzione e per quanto possibile eliminazione di ogni forma di inquinamento a carico dei vari comparti ambientali (suolo e sottosuolo, risorse idriche, aria, ecc.);
  • Mantenimento di un elevato livello di biodiversità;
  • Salvaguardia del paesaggio rurale (agroecosistema) e delle risorse territoriali.

Come si riconosce

Il sistema di etichettatura ed il logo di riconoscimento biologico “Euro-leaf” rappresentano gli strumenti indispensabili che certificano e garantiscono al consumatore finale che i prodotti commercializzati “bio” provengono effettivamente da agricoltura biologica ovvero che:

  • almeno il 95% degli ingredienti agricoli sono stati prodotti con metodo biologico. Solo in questo caso può comparire la dicitura “biologico” o una sua abbreviazione nella denominazione di vendita del prodotto. Al di sotto di questa soglia è possibile riportare il riferimento al metodo biologico solamente nella lista degli ingredienti;
  • Il prodotto è stato trasformato e/o confezionato secondo la normativa stabilita dall’UE ed è contemplato nel Reg. CE 834/2007 e 889/2008;
  • Il prodotto è conforme alla regolamentazione nazionale, approvata in ogni Stato membro dell’Unione Europea, del sistema di controllo e certificazione.

Il sistema di etichettatura dei prodotti “biologici” fa riferimento al “bio”:

  • nella denominazione di vendita;
  • nella lista degli ingredienti;
  • nella certificazione.

Fornisce inoltre utili indicazioni sull’origine del prodotto “bio” tramite la dicitura:

  • “Agricoltura UE”, per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari;
  • “Agricoltura non UE” per prodotti coltivati in paesi terzi;
  • “Agricoltura UE/non UE” per prodotti contenenti ingredienti coltivati in parte in Europa e in parte in paesi terzi.

L’indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o integrata dal nome del Paese nel caso in cui tutte le materie agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese (per esempio “Agricoltura Italia”).

Il logo comunitario risulta obbligatorio a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del Reg. CE 271/2010, per tutti i prodotti biologici preconfezionati e certificati in conformità al Reg. CE 843/2007, mentre risulta facoltativo sui prodotti biologici importati da Paesi terzi. Non può essere inoltre utilizzato nelle etichette dei prodotti con ingredienti biologici, dei prodotti della caccia o della pesca e dei prodotti ancora in conversione all’agricoltura biologica.

Il logo è composto da una foglia stilizzata, inscritta in un rettangolo, formata da dodici stelle a cinque punte, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato XI del Reg. CE 889/2008.

 

Chi controlla

Al fine di garantire al consumatore finale l’acquisto di prodotti “bio” effettivamente rispondenti alle specifiche caratteristiche previste dalla normativa europea, ogni passaggio della filiera, dalla produzione alla trasformazione degli alimenti, fino alla loro distribuzione e commercializzazione, deve essere costantemente controllato e certificato.

Gli operatori del settore, per utilizzare il logo e l’etichettatura biologica europea, devono essere quindi controllati, almeno una volta all’anno, da un “Organismo di Controllo” di parte terza, indipendente e disinteressato, che ispeziona le diverse fasi di produzione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, verificando il rispetto delle rigide regole e norme europee.

Gli enti terzi di controllo sono autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e devono rispettare:

  • principio di terzietà, che impedisce qualsiasi tipo di rapporto di consulenza o di assistenza tecnica nei confronti del soggetto sottoposto a controllo.
  • principio di indipendenza. Per evitare eventuali conflitti di interesse, gli enti di controllo sono organismi autonomi ed esterni all’azienda.

Gli Enti di controllo svolgono la loro attività ispettiva sul territorio nazionale mediante visite di sorveglianza, ordinarie o straordinarie volte a:

  • verificare la corretta e continua applicazione del metodo di produzione biologico nelle aziende “bio” nonché il rispetto dei requisiti di “conversione” delle imprese durante il loro periodo di transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica;
  • certificare le produzioni biologiche, regolamentate dal Reg. CE 834/2007, autorizzando l’uso del marchio di conformità (logo comunitario di garanzia del biologico) da apporre sulle etichette dei prodotti controllati e sul materiale promozionale dell’azienda.

Il procedimento di controllo si conclude, in caso di esito positivo, con l’emissione di un certificato che può essere di tre tipologie:

  • Certificato di azienda controllata
  • Certificato del prodotto (la cui validità è specifica a seconda della tipologia di prodotto confezionato)
  • Autorizzazione alla stampa delle etichette